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L'APPRENDISTATO IN LIGURIA

PREMESSA
Si tratta di un contratto di lavoro, riservato ai giovani in età compresa tra i 15 ed i 29 anni, che prevede l'integrazione dell'impegno lavorativo con attività di formazione da effettuare tanto in azienda che all'esterno.

I contratti di apprendistato, la cui durata varia da un minimo di 18 ad un massimo di 48 mesi, sono particolarmente interessanti tanto per i giovani che per le aziende:
  • gli apprendisti possono svolgere un'esperienza di lavoro, ricevendo contemporaneamente una specifica formazione finalizzata a farli diventare lavoratori qualificati;
  • le aziende riescono a beneficiare di importanti sgravi contributivi e previdenziali, oltre che a formare nuove risorse professionali qualificate, tra le quali poter procedere in maniera selezionata ad assunzioni a tempo indeterminato.
I contratti di apprendistato possono, riguardare tutti i settori economici e prevedono livelli retributivi inizialmente inferiori a quelli dei lavoratori qualificati, ma anche, rivalutati periodicamente in relazione ai progressi di apprendimento e di svolgimento del lavoro.

Il contratto di Apprendistato, l'unico a causa mista, intende favorire l'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro e può essere attivato da tutte le aziende di tutti i settori.
Disciplinato dal decreto attuativo della Legge 30/2003 (Legge Biagi), che modifica in parte la precedente Legge 196/1997 (Pacchetto Treu), prevede per il lavoratore l'alternanza di momenti lavorativi e di momenti formativi esterni e/o interni all'impresa, e per quest'ultima consistenti benefici contributivi.
I contratti di Apprendistato sono essenzialmente di tre tipi, in relazione alle diverse finalità che si propongono:
  • conseguimento di una qualifica attraverso una formazione sul lavoro e un apprendimento tecnico-professionale (il più utilizzato);
  • espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione (obbligo formativo);
  • acquisizione di un diploma o certificazione di percorsi di alta formazione.

PROCEDIMENTI TECNICI IN LIGURIA
Contestualmente all'assunzione di apprendisti si deve obbligatoriamente provvedere alla presentazione, per la necessaria "validazione", del Piano Formativo Individuale Generale (PFIG) presso gli uffici competenti della Provincia di riferimento (sede lavorativa nella nostra regione e per ogni singolo lavoratore).

Da evidenziare che tale documento va obbligatoriamente predisposto, oltre che per tutti gli apprendisti "professionalizzanti" assunti ai sensi dell'art. 49 DLgs 276/03, anche per le posizioni che ancora ricadono nel vecchio regime regolato dalla Legge 196/97 (Es.: TURISMO).

Inoltre, si ricorda, che sono da regolarizzare, per quanto attiene le modalità di erogazione della formazione formale presentando copia del PFIG, tutte le posizioni relative alle assunzioni di apprendisti realizzate dal 25 gennaio 2006, data entrata in vigore del citato provvedimento (ad oggi non sono previste sanzioni in caso di regolarizzazioni successive alla data prevista dalla normativa - 24 luglio 2006).

Da rilevare, infine, che, per quanto riguarda gli apprendisti "professionalizzanti", copia del PFIG va consegnato, in allegato al contratto di assunzione, al lavoratore, come previsto dall'art. 49 comma 4 lettera A del DLgs. 276/03.
  1. Entro 60 giorni dalla presentazione del PFIG ogni datore di lavoro deve provvedere all'avvio del percorso formativo previsto (minimo120 ore per apprendista + 12 ore per tutor aziendale, 4 h in caso di incarico successivo).
  2. La formazione formale è strutturata, in tutti i casi, secondo le seguenti modalità:
    • 48 h di formazione trasversale da svolgersi obbligatoriamente presso soggetto attuatore (in aula).
    • 72 h di formazione tecnico-professionale da svolgersi, a scelta, o presso il soggetto attuatore (in aula) o in azienda con capacità formativa interna.
  3. Si ricorda che alle nuove modalità di gestione del percorso formativo sono assoggettati anche tutti gli apprendisti che ricadono nel "vecchio" regime regolato dalla Legge 196/97.
Altra fondamentale novità introdotta è rappresentata dalla possibile "gestione privata" del percorso formativo obbligatoriamente previsto.

Fermo restando la strutturazione del percorso formativo di cui al punto precedente, nella compilazione del PFIG ogni datore di lavoro è tenuto, infatti, a scegliere tra due differenti opzioni (domanda SI / NO partecipazione al Piano Apprendistato 2006):
  1. Percorso "pubblico" totalmente gratuito (SI).
  2. Percorso "privato" con oneri a carico dell'impresa (NO).
In merito, è nostra opinione, che il percorso "privato" sia consigliato prevalentemente, salvo specifiche particolarità, alle aziende con capacità formativa interna (apprendisti in aula solo per le 48 h di formazione trasversale).

Il Centro di Formazione Accreditato convenzionato con il nostro organismo è infatti in grado di offrire, con costi limitati e molto interessanti (con particolare attenzione alle aziende con alto numero di apprendisti da mettere in formazione annualmente), percorsi formativi maggiormente mirati e personalizzati da organizzare secondo le necessità aziendali e nel piano rispetto degli obblighi normativi (vedi elaborazione Piano Formativo di Dettaglio).

In merito ai requisiti minimi e obbligatori inerenti alla CAPACITA' FORMATIVA AZIENDALE sintetizziamo gli aspetti inderogabili da osservare con la massima attenzione:
  1. locali e attrezzature e macchinari a norma ai sensi delle disposizioni in materia di sicurezza luoghi lavoro.
  2. locali, attrezzature e macchinari consoni al profilo formativo dell'apprendista.
  3. docenti (titolari - soci - dipendenti qualificati a tempo indeterminato) in grado di trasferire le competenze tecnico-professionali all'apprendista (OK anche tutor aziendale).
    È opportuno che la persona, scelta dall'azienda, sia in grado di comprovare (Es.: curriculum) le proprie conoscenze professionali (minimo 3 anni di attività continuativa e certificabile nella mansione dell'apprendista)
  4. Svolgimento del monte ore (72 h) in orario di lavoro e in modo chiaramente distinto dalla fase produttiva (Es.: orari di chiusura al pubblico / zone lavorative nettamente distinte).

SERVIZIO "Piani Formativi"
La "Commissione Paritetica per l'Apprendistato" dell' ENTE BILATERALE del TERZIARIO LIGURIA offre GRATUITAMENTE, alle aziende aderenti ed in regola con i contributi associativi, il servizio di elaborazione del PIANO FORMATIVO INDIVIDUALE GENERALE.

VANTAGGI PER LE AZIENDE:
  • Maggiore semplificazione e rapidità nella realizzazione delle assunzioni.
  • Piani Formativi strutturati secondo specifico accordo con le OO.SS. dei lavoratori.
  • Certezza della corretta predisposizione del PFIG (Piano Formativo Individuale Generale) secondo gli obbligatori standard e parametri:
    1. Standard contrattuali (CCNL TURISMO e COMMERCIO-TERZIARIO).
    2. Parametri di cui al Piano Regionale Apprendistato 2006 (art. 15 L.R. n° 1/2006).
Le aziende interessate, anche per tramite dei propri consulenti, sono tenute a presentare apposita domanda alla "Commissione Paritetica per l'Apprendistato", in ottemperanza di quanto previsto per le procedure di assunzione dal CCNL Commercio-Terziario, art. 47 - Titolo I - capo II - apprendistato (analogo procedimento sarà, quasi certamente, introdotto nel CCNL Turismo così come contenuto nella piattaforma di rinnovo).

Per l'elaborazione delle domande gli interessati devono utilizzare l'apposita modulistica allegata composta da:
  • domanda "Commissione Paritetica per l'Apprendistato".
  • Piano Formativo Individuale Generale.
  • Dichiarazione capacità formativa.

RUOLO Ente Bilaterale del Terziario Liguria
Il citato Piano Regionale per l'Apprendistato 2006 individua negli Enti Bilaterali lo strumento tecnico-operativo utile per l'attività di
  • Diffusione e informazione
  • Supporto
  • Monitoraggio
Per opportuna conoscenza riepiloghiamo i campi d'azione, in tema di apprendistato, del nostro organismo.
DIFFUSIONE e INFORMAZIONE
Il nostro sportello regionale ha predisposto, anche con il supporto del sito territoriale (www.confesercentiliguria.it - area News e area Ente Bilaterale - documentazione utile) azioni mirate di diffusione delle informazioni relative alla corretta applicazione delle nuove disposizioni.
SUPPORTO
La "Commissione Paritetica per l'Apprendistato" secondo le modalità sopra precisate, oltre ad assolvere ai compiti contrattualmente previsti, offre alle aziende il supporto necessario per la corretta predisposizione e strutturazione dei Piani Formativi Individuali Generali: importante documento che lega formalmente i due aspetti del rapporto di apprendistato, lavoro e formazione.
MONITORAGGIO
Come in precedenza (vedi progetto PROMOVA) il nostro organismo partecipa attivamente, all'interno dello specifico "sistema della bilateralità", al progetto PROMUOVE per il monitoraggio dei piani di attuazione provinciali dei corsi in apprendistato.

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